Le «problematiche sociali, sicuramente gravi e delicate, connesse con l’emergenza abitativa» non possono gravare sui proprietari di immobili, nemmeno su quelli di stabili occupati illegalmente da famiglie con bambini e soggetti fragili. Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione

L. Pleuteri

La presenza di minori o persone con disabilità in alloggi abitati abusivamente non è sufficiente per impedire uno sgombero quando pende uno sfratto esecutivo. Con una sentenza destinata a far discutere, e a dividere, lo ha rimarcato la terza sezione civile della corte di Cassazione.

Occupazioni abusive: cosa dice la legge

Anche il recente decreto sicurezza, approvato non senza critiche e polemiche, va in questa direzione, pigiando sull’acceleratore di interventi veloci e dure sanzioni. Il provvedimento introduce la possibilità di sgomberi-lampo, semplifica e velocizza le procedure di sloggio, definisce gli importi dovuti ai danneggiati e istituisce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.Una condotta punita pesantemente, con pene da due a sette anni di reclusione, simili a quelle previste per crimini gravissimi come il sequestro di persona (da due mesi a otto anni di carcere).

Immobile di Firenze: il caso giudicato dalla Cassazione

La pronuncia della Cassazione si lega a una vicenda che precede il discusso decreto. Tutto nasce dall’occupazione di un ex stabilimento di 700 metri quadrati a Firenze, all’angolo tra via del Luccio e via del Granchio. Una trentina di persone senza casa, adulti e minori, il 30 novembre 2013 forzarono la serratura dell’ingresso e si accasarono nel fabbricato.La proprietaria fece denuncia e mise in moto le procedure per far ripristinare la situazione precedente, con un “ricorso possessorio” al tribunale civile.

L’allontanamento coatto degli inquilini abusivi saltò per la presenza tra gli occupanti di bambini e disabili, per l’arrivo di attivisti del Movimento di lotta per la casa, in mancanza di un numero adeguato di poliziotti, in assenza di soluzioni alternative e per il mancato rilascio spontaneo dell’immobile.Gli occupanti, dopo altri molteplici infruttuosi tentativi di sfratto, abbandonarono l’ex fabbrica il 18 aprile 2018, quando furono reperiti altri alloggi dopo un lungo negoziato con l’amministrazione comunale di Firenze.

Occupazioni abusive: il ministero «rifonda i danni» per non aver eseguito lo sfrattoLa proprietaria ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un indennizzo. Il ritardo nell’esecuzione dello sfratto ha generato una «notevole perdita economica» per la donna, perché intendeva ristrutturare l’immobile e metterlo in vendita e non ha potuto farlo per anni.

Per questo motivo, tra il 2019 e il 2022 il tribunale civile di Firenze e poi la corte d’appello hanno condannato il ministero dell’Interno, uscito intanto di scena il ministero di Giustizia, a pagarle un risarcimento per il lungo periodo di indisponibilità del fabbricato. La somma stabilita è stata versata.

Respinto il ricorso del Viminale

L’importo è stato inizialmente calcolato in 238.000 euro e in secondo grado ridotto a 183.383,51 euro, togliendo dal conto finale la quota per il danno morale evidenziato dalla proprietaria, assieme a quello patrimoniale. Viminale e avvocatura di Stato hanno provato a ribaltare la doppia sentenza civile, ma i giudici di Cassazione hanno confermato le decisioni dei colleghi toscani.

L’ indennizzo accordato alla controparte, viene spiegato, è stato il riconoscimento delle conseguenze finanziarie derivate da interventi non conformi ai principi di legalità e di tempestività.

Occupazioni abusive: la pubblica amministrazione «riaffermi la legalità violata»

I magistrati di piazza Cavour hanno ribadito la necessità di «riaffermare la legalità violata», sempre valutando la vicenda fiorentina. Sebbene sia stato opportuno tenere conto della «protezione dei soggetti deboli coinvolti nell’occupazione», è la valutazione, ciò non avrebbe potuto precludere l’esecuzione di un provvedimento di sgombero.

L’ordinanza della Cassazione ha inoltre evidenziato come le pubbliche amministrazioni siano «tenute a eseguire in tempi ragionevoli» uno sfratto. E ha concluso che agirebbero in modo illecito se sindacassero l’opportunità di dare corso a un formale provvedimento di sloggio.Il proprietario di un immobile, ulteriore considerazione, non può essere gravato delle «problematiche sociali, sicuramente gravi e delicate, connesse con l’emergenza abitativa». La soluzione è affidata allo Stato, «cui i cittadini contribuiscono a livello di tassazione e sistema fiscale».

Nel provvedimento a favore della proprietà privata c’è anche un richiamo alle tutele garantite dalla Costituzione, almeno sulla carta.«Alla stregua di ogni altro diritto sociale, anche il diritto di abitazione sollecita prestazioni pubbliche, di ordine solidaristico, finalizzate ad evitare che circostanze materiali o esistenziali (di ordine economico, lavorativo, provenienza etnica, salute…) impediscano o ostacolino il pieno sviluppo di ogni persona umana, nonché la possibilità della sua partecipazione alla vita sociale, in condizioni di eguaglianza sostanziale rispetto agli altri consociati ed in vista del progresso, materiale o spirituale, della società in cui vive».Trovare una casa a chi ne ha diritto «è compito dela pubblica amministrazione»

«Fa carico all’amministrazione pubblica – sempre parole dei supremi giudici, che suonano distantissime dalla realtà quotidiana – l’obbligo di attivarsi per dare una risposta all’esigenza abitativa e che contribuisca alla rimozione di situazioni di fatto, che possono giungere a privare alcuni soggetti (generalmente più deboli) di un diritto che costituisce precondizione per l’esercizio e la tutela, oltre che del diritto al lavoro, anche di altre libertà fondamentali (come ad esempio la libertà di contrarre matrimonio, di formare una famiglia, di procreare e di educare la prole…)».

Le emergenze e le risposte mancate

E, ancora: «In tale contesto, fondamentale è il coinvolgimento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali, che dovrebbero essere in grado di offrire non soltanto l’assistenza concreta ai soggetti deboli, coinvolti nelle occupazioni abusive, specie se necessitano di particolari prestazioni socio sanitarie, ma anche di accompagnare il transito degli occupanti dalla situazione emergenziale dell’occupazione abusiva ad una successiva fase di stabilizzazione in un’adeguata struttura abitativa».

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