È stata pubblicata una gazzetta ufficiale una nuova Legge approvata da Camera dei deputati e Senato della Repubblica con la quale il Presidente della Repubblica promulga e presenta nei vari articoli le disposizioni ulteriori in ambito intelligenza artificiale.

La presente legge – si legge

Nell’ articolo 1- reca principi in materia di ricerca sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e dimodelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunita’Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale. Le disposizioni di legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

E definisce

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689; b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definit dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689. Definendo i seguenti principi generali:

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita’ generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta’ previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza,proporzionalita’, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita’ dei sessi e sostenibilita’.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita’ generali avviene su dati e tramite processi di cuidevono essere garantite e vigilate la correttezza, l’attendibilita’, la sicurezza, la qualita’, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalita’ in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalita’ generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilita’, della trasparenza, della spiegabilita’ e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.

E sottolinea:

4. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzionidelle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarieta’ e non deve altresi’ pregiudicare la liberta’ del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranita’ dello Stato nonche’ i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

E definendo inoltre che – precondizione essenziale ( è) la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalita’ generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonche’ l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. Inoltre la legge vuole garantire: alle persone con disabilita’ il. pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalita’ o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcunaforma di discriminazione e di pregiudizio, in conformita’ alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

All’articolo 4 definisce i Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali affermando che:

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione avviene senza recare pregiudizio alla liberta’ e alpluralismo dei mezzi di comunicazione, alla liberta’ di espressione e all’obiettivita’, completezza, imparzialita’ e lealta’ dell’informazione.

2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilita’ con le finalita’ per le quali sono stati raccolti, in conformita’ al diritto dell’Unione europea in materia di datipersonali e di tutela della riservatezza. 3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantireall’utente la conoscibilita’ dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.

4. L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonche’ il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilita’ genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per quanto riguarda i minori specifica:Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, puo’ esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purche’ le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili. Al capitolo tre si legge qual’é la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale che si intende adottare, confermando l’esistenza Comitato di coordinamento delle attivita’ di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Si legge:

1. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza Del consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorita’ nazionali per l’intelligenza artificiale di cui all’articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell’universita’ e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed e’ approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale(CITD) di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l’attivita’ della pubblica amministrazione in materia,promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’intelligenza artificiale. La strategia indicata tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani. Il comma 3 lo conferma.Il coordinamento è monitoraggio di tali strategie saranno gestite dall’Agenzia perl’Italia digitale d’intesa con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.E i risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

Inoltre:

6. E’ istituito il Comitato di coordinamento delle attivita’ di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorita’ politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorita’ delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati.

Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita’nazionali di cui all’articolo 20 nonche’ altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell’azione di indirizzo e di promozione delle attivita’ di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione edi applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui alperiodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato.

Il Comitato svolge altresi’ funzioni di coordinamento delle attivita’ di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali edell’intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.

8. Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell’ambitodelle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le conseguenze dei cambiamenti al codice penale sono le seguenti:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 61, dopo il numero 11-novies) e’ aggiunto il seguente: «11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego disistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalita’ di utilizzo, abbiano costituito mezzoinsidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»; b) all’articolo 294 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e’ della reclusione da due a sei anni se l’inganno e’posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale»; c) dopo l’articolo 612-ter e’ inserito il seguente: «Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita’, e’punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se e’ commesso nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermita’, o di una pubblica autorita’ a causa delle funzioni esercitate».

2. All’articolo 2637 del codice civile e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da due a sette anni se il fatto e’ commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

3. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) e’ inserita la seguente: «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altrimateriali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».

4. All’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e’ commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

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